Art. 62.
                         Giudizio abbreviato

  1.  Per  il  giudizio  abbreviato  si osservano le disposizioni del
titolo  I  del  libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
  2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
  3.  La  riduzione  di  cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura  penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  4.  In  ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito  amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
 
          Note all'art. 62:
              - Il  titolo  I del libro sesto del codice di procedura
          penale, reca: "Giudizio Abbreviato".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 555, 557, 558 e
          442 del codice di procedura penale:
              "Art.  555 (Udienza  di  comparizione  a  seguito della
          citazione  diretta). - 1. Almeno  sette  giorni prima della
          data  fissata  per  l'udienza  di  comparizione,  le  parti
          devono,   a   pena   di   inammissibilita',  depositare  in
          cancelleria  le  liste  dei  testimoni, periti o consulenti
          tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 di cui
          intendono chiedere l'esame.
              2. Prima    della   dichiarazione   di   apertura   del
          dibattimento,  l'imputato  o  il  pubblico  ministero  puo'
          presentare  la  richiesta  prevista dall'art. 444, comma 1;
          l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato
          o presentare domande di oblazione.
              3. Il  giudice,  quando  il  reato  e'  perseguibile  a
          querela,  verifica se il querelante e' disposto a rimettere
          la querela e il querelato ad accettare la remissione.
              4. Se  deve  procedersi  al giudizio, le parti, dopo la
          dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti
          che  intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;
          inoltre,  le  parti  possono  concordare  l'acquisizione al
          fascicolo   per  il  dibattimento  di  atti  contenuti  nel
          fascicolo    del    pubblico   ministero,   nonche'   della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva.
              5. Per  tutto cio' che non e' espressamente previsto si
          osservano  le  disposizioni contenute nel libro settimo, in
          quanto compatibili.".
              "Art.  557 (Procedimento  per decreto). - 1. Con l'atto
          di  opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il
          decreto  di  citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
          abbreviato  o  l'applicazione  della pena a norma dell'art.
          444 o presenta domanda di oblazione.
              2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
          non  puo'  chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
          della   pena   su  richiesta,  ne'  presentare  domanda  di
          oblazione.  In  ogni  caso,  il  giudice  revoca il decreto
          penale di condanna.
              3. Si  osservano le disposizioni del titolo V del libro
          sesto, in quanto applicabili.".
              "Art.    558 (Convalida    dell'arresto    e   giudizio
          direttissimo). 1. Gli  ufficiali  o  gli  agenti di polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno   avuto   in   consegna   l'arrestato   lo  conducono
          direttamente  davanti  al  giudice  del dibattimento per la
          convalida  dell'arresto  e  il  contestuale giudizio, sulla
          base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
          tal  caso  citano  anche  oralmente  la  persona offesa e i
          testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza
          quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
              2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto  o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
          danno  immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza
          che  il  giudice  fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
          Non  si  applica  la  disposizione  prevista dall'art. 386,
          comma 4.
              3. Il  giudice  al  quale  viene presentato l'arrestato
          autorizza  l'ufficiale  o l'agente di polizia giudiziaria a
          una  relazione  orale  e  quindi  sente  l'arrestato per la
          convalida dell'arresto.
              4. Se  il  pubblico ministero ordina che l'arrestato in
          flagranza  sia  posto  a sua disposizione a norma dell'art.
          386,  lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
          di  arresto,  per  la  convalida e il contestuale giudizio,
          entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene
          udienza,  la  fissa  a richiesta del pubblico ministero, al
          piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
          Si  applicano  al  giudizio  di  convalida  le disposizioni
          dell'art. 391, in quanto compatibili.
              5. Se   l'arresto   non   e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce  gli  atti  al  pubblico  ministero. Il giudice
          procede  tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono.
              6. Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
              7. L'imputato  ha  facolta'  di chiedere un termine per
          preparare  la  difesa non superiore a cinque giorni. Quando
          l'imputato  si  avvale di tale facolta', il dibattimento e'
          sospeso  fino  all'udienza  immediatamente  successiva alla
          scadenza del termine.
              8. Subito  dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
          formulare   richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero  di
          applicazione  della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso il
          giudizio   si   svolge  davanti  allo  stesso  giudice  del
          dibattimento.  Si  applicano le disposizioni dell'art. 452,
          comma 2.
              9. Il  pubblico  ministero puo', altresi', procedere al
          giudizio  direttissimo  nei  casi  previsti  dall'art. 449,
          commi 4 e 5.".
              "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione il
          giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:
              1-bis. Ai  fini della deliberazione il giudice utilizza
          gli  atti  contenuti  nel  fascicolo  di  cui all'art. 416,
          comma 2,  la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e
          le prove assunte nell'udienza.
              2. In   caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina   tenendo   conto  di  tutte  le  circostanze  e'
          diminuita   di   un  terzo.  Alla  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita  quella  della  reclusione  di anni trenta. Alla
          pena  dell'ergastolo  con  isolamento  diurno,  nei casi di
          concorso  di  reati  e  di  reato continuato, e' sostituita
          quella dell'ergastolo.
              3. La  sentenza  e' notificata all'imputato che non sia
          comparso.
              4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.