Art. 62
                              Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato il professionista che
contravviene  alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione   al  consumatore,  ovvero  ostacola  l'esercizio  del
diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo  le  modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non
rimborsa  al  consumatore  le  somme  da questi eventualmente pagate,
nonche'  nei  casi  in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto
gli  effetti  cambiari  prima  che  sia  trascorso  il termine di cui
all'articolo  64, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
  2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo
e  massimo  della  sanzione  indicata al comma 1 sono raddoppiati. La
recidiva  si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
  3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo   13   della   predetta   legge   n.   689   del  1981,
all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia,  gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
alla  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia   in   cui  vi  e'  la  residenza  o  la  sede  legale  del
professionista,   ovvero,   limitatamente   alla  violazione  di  cui
all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
 
          Note all'art. 62:
              - Per gli articoli 13 e 17 della legge n. 689 del 1981,
          vedi le note all'art. 12.