ART. 62
         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)

   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, le
comunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, i
consorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente o
d'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.