Art. 62.
(Efficacia   della   trascrizione   della   domanda  giudiziale,  del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"Art.  2668-bis.  -  (Durata  dell'efficacia della trascrizione della
domanda  giudiziale).  -  La  trascrizione  della  domanda giudiziale
conserva  il  suo  effetto  per  venti anni dalla sua data. L'effetto
cessa  se  la  trascrizione  non  e'  rinnovata prima che scada detto
termine.
Per  ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio  originale conforme a quella della precedente trascrizione, in
cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se  al  tempo  della  rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o
aventi  causa  di colui contro il quale venne eseguita la formalita',
la  rinnovazione  deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o
aventi  causa  e  la  nota  deve  contenere  le indicazioni stabilite
dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art.  2668-ter.  -  (Durata  dell'efficacia  della  trascrizione  del
pignoramento   immobiliare   e   del   sequestro  conservativo  sugli
immobili).   -  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2668-bis  si
applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare
e del sequestro conservativo sugli immobili".