ART. 62 (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e) ".