Art. 62 
 
  Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
 
    1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47,
comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta  per  la
qualificazione  ai  sensi  del  presente  titolo,   ovvero   per   la
qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma  2,
del codice, conforme alle normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in  lingua  italiana  da  traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua
madre. 
 
              Note all'art. 62 
              - Il testo dell'articolo 47, commi 1 e  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  47  (Operatori  economici  stabiliti  in   Stati
          diversi  dall'Italia)  -  1.   Agli   operatori   economici
          stabiliti negli altri Stati  aderenti  all'Unione  Europea,
          nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
          sugli  appalti  pubblici   che   figura   nell'allegato   4
          dell'accordo che istituisce l'Organizzazione  mondiale  del
          commercio, o in Paesi  che,  in  base  ad  altre  norme  di
          diritto internazionale, o in  base  ad  accordi  bilaterali
          siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che  consentano
          la partecipazione  ad  appalti  pubblici  a  condizioni  di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane. 
              2. Per gli operatori economici di cui al  comma  1,  la
          qualificazione di cui al presente codice non e'  condizione
          obbligatoria per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi  si
          qualificano alla  singola  gara  producendo  documentazione
          conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
          idonea a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
          prescritti per la qualificazione e la partecipazione  degli
          operatori  economici  italiani  alle  gare.  E'  salvo   il
          disposto dell'articolo 38, comma 5.”