Art. 62 
 
         Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,
adotta, per ogni triennio  di  riferimento  del  predetto  programma,
indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di  intervento  e
alle attivita' di cui al presente capo. 
  2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  emanati  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le  spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento  ai  progetti  svolti  nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
quelle  per  la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti  e  per  il
coordinamento generale del progetto,  le  caratteristiche  specifiche
delle attivita'  e  degli  strumenti,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le  modalita'  della  loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  e
sulla firma digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti  ridotti  per
attivita' di non rilevante entita'.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso,  utilizzo  e
rimborso delle somme  accantonate  a  garanzia  delle  anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo e le modalita' e i requisiti di accesso. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al  presente  capo,  previo  parere  tecnico-scientifico  di  esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di  volta  in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  4. Per gli interventi di ricerca industriale  di  cui  all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione  al  finanziamento  e'
altresi' subordinata al parere  positivo  di  esperti  tecnici  sulla
solidita' e sulla capacita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  in
relazione all'investimento proposto. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo'  avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita'  di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di  altri  soggetti
qualificati,  dotati  di  comprovata  competenza,  di  risorse  umane
specialistiche  e  di  strumenti  tecnici  adeguati,  in  conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
  6. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti  gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa  a  seguito  di  bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi  al  finanziamento
fino alla  concorrenza  delle  risorse  disponibili  nell'ambito  del
riparto del Fondo cui all'articolo 61. 
  7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e  i  programmi  anche  in  caso  di  esito  negativo  della
valutazione di cui al comma 4. A  tal  fine,  il  decreto  disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in  forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
  8. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma  4,  per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra  di  loro
un  soggetto  capofila.  Il  soggetto  capofila  assolve  i  seguenti
compiti: 
  a)   rappresenta   i   soggetti   proponenti   nei   rapporti   con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche  ai  fini  delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; 
  b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento  delle
stesse presenta, in nome proprio e per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, la proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le  eventuali
variazioni degli stessi; 
  c) richiede, in nome proprio  e  per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
  d)  effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento   del
programma. 
  9. Il decreto di cui al comma  2  disciplina  altresi'  i  casi  di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali,  definendone  le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 
  10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate  in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite  in
ambito nazionale. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori  degli  interventi
di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.