Art. 62 (L)
  Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

  1. Il  rilascio  della  licenza  d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e'
condizionato   all'esibizione   di   un  certificato  da  rilasciarsi
dall'ufficio   tecnico   della   regione,  che  attesti  la  perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.