Art. 62.
  (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  All'articolo  109  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree
   territoriali  di  particolare  interesse  dal punto di vista delle
   relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro  il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e
   della  tutela  del  territorio  definisce, previa approvazione del
   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica, il
   programma  annuale  di  utilizzazione del fondo di cui al comma 1,
   elaborato  anche  sulla  base delle proposte fatte pervenire dalle
   altre   amministrazioni   interessate.   In  tale  programma  sono
   individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i  settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a
   quelli indicati nel comma 2;
c) i   fondi   attribuibili   alle   singole   misure  ed  interventi
   programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
   l'anno di riferimento;
d) le  condizioni  e  le  modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
   delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le  modalita'  di  verifica della corretta e tempestiva attuazione
   delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
 
             Nota all'art. 62:
                 Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 109 della
          legge  n.  388/2000,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello
          sviluppo  sostenibile). 1. Al fine di incentivare misure ed
          interventi  di  promozione  dello  sviluppo  sostenibile e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente un apposito
          fondo,  con  dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
          l'anno  2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
          l'anno  2003.  Per  le annualita' successive si provvede ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  f),  della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  come  modificata  dalla legge 25
          giugno 1999, n. 208.
                 2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui al comma 1 sono
          prioritariamente  destinate  al  finanziamento di misure ed
          interventi nelle seguenti materie:
                   a) riduzione della quantita' e della pericolosita'
          dei rifiuti;
                   b) raccolta  differenziata dei rifiuti, loro riuso
          e riutilizzo;
                   c) minore   uso   delle   risorse   naturali   non
          riproducibili nei processi produttivi;
                   d) riduzione  del  consumo di risorsa idrica e sua
          restituzione,   dopo   il   processo  di  depurazione,  con
          caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
                   e) minore  consumo  energetico e maggiore utilizzo
          di  fonti  energetiche  riproducibili  e  non derivanti dal
          consumo  di  combustibili  fossili, e per quanto concerne i
          finanziamenti  relativi  a  risparmi energetici riferiti ad
          attivita'  produttive,  tenendo  in  particolare  conto  le
          richieste  delle  aziende  la  cui  attivita' si svolge nei
          territori interessati dai patti territoriali approvati;
                   f) innovazione    tecnologica   finalizzata   alla
          protezione dell'ambiente;
                   g) azioni  di  sperimentazione  della contabilita'
          ambientale territoriale;
                   h) promozione  presso  i  comuni, le province e le
          regioni  dell'adozione  delle  procedure  e  dei  programmi
          denominati  Agende  XXI  ovvero  certificazioni di qualita'
          ambientale territoriale;
                   i) attivita'   agricole   multifunzionali   e   di
          forestazione  finalizzate  alla  promozione  dello sviluppo
          sostenibile;
                   l) interventi  per il miglioramento della qualita'
          dell'ambiente urbano;
                   m) promozione  di  tecnologie ed interventi per la
          mitigazione  degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
          trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
                   m-bis)  elaborazione  ed  attuazione  di  piani di
          sostenibilita'   in   aree   territoriali   di  particolare
          interesse  dal punto di vista delle relazioni fra i settori
          economico, sociale e ambientale;
                 3.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio definisce,
          previa  approvazione  del Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica,   il   programma   annuale   di
          utilizzazione  del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
          sulla  base  delle  proposte  fatte  pervenire  dalle altre
          amministrazioni   interessate.   In   tale  programma  sono
          individuati:
                   a) le    specifiche   tipologie   di   azione   da
          finanziare;
                   b) i   settori   prioritari   di  intervento,  con
          particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
                   c) i  fondi  attribuibili  alle  singole misure ed
          interventi   programmati,   in   relazione   alle   risorse
          finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
                   d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione
          e  l'erogazione  delle  forme  di  sostegno, anche mediante
          credito d'imposta;
                   e) le priorita' territoriali e tematiche;
                   f) le categorie di soggetti beneficiari;
                   g)  le  modalita'  di  verifica  della  corretta e
          tempestiva  attuazione delle iniziative e d valutazione dei
          risultati conseguiti.".
             Nota all'art. 63:
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  4, comma 15, della
          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
          finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge e' il seguente:
                 "15.  Gli  istituti  di  ricovero e cura a carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  ospedali  classificati,  gli  istituti zooprofilattici
          sperimentali  e  l'lstituto  superiore  di  sanita' possono
          essere  ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
          apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
          del  Ministro  della  sanita', previo conforme parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          sede di definizione della disponibilita' per i mutui.".