Art. 62. Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno e' stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti: 1) titolo dell'opera riprodotta; 2) nome dell'autore; 3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; 4)data della fabbricazione.