Art. 62. 
 
  Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo  apparecchio
riproduttore di suoni o di voci, nel quale  l'opera  dell'ingegno  e'
stata registrata, non  possono  essere  messi  in  commercio  se  non
portino stabilmente apposte sul disco o  apparecchio  le  indicazioni
seguenti: 
  1) titolo dell'opera riprodotta; 
  2) nome dell'autore; 
  3)  nome  dell'artista  interprete  od   esecutore.   I   complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; 
  4)data della fabbricazione.