(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 62)
                              Art. 62. 
     Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici 

 
  Il  Ministro  per  le  finanze,   su   richiesta   degli   esattori
interessati, puo' autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione
diversi  da  quelli  prescritti  quando  cio'  sia  richiesto   dalla
applicazione di mezzi meccanografici piu' moderni a  piu'  spediti  e
restino garantiti la regolarita' della gestione e gli  interessi  dei
contribuenti. 
  Per la formazione meccanografica dei ruoli puo' disporre che  siano
adottati i sistemi e mezzi meccanici che ritiene piu'  corrispondenti
alle   esigenze   del   servizio   o   che   siano   stati   adottati
dall'amministrazione finanziaria.