Art. 62. Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici Il Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori interessati, puo' autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti quando cio' sia richiesto dalla applicazione di mezzi meccanografici piu' moderni a piu' spediti e restino garantiti la regolarita' della gestione e gli interessi dei contribuenti. Per la formazione meccanografica dei ruoli puo' disporre che siano adottati i sistemi e mezzi meccanici che ritiene piu' corrispondenti alle esigenze del servizio o che siano stati adottati dall'amministrazione finanziaria.