Art. 62. Valutazione delle rimanenze Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale. Se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma, il valore unitario dei beni si determina dividendo il valore cosi' determinato o attribuito per la loro quantita'. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta. Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.