Art. 62.
               Formulazione del giudizio di idoneita'

  La  valutazione  dei  candidati  al  giudizio  di  idoneita' ha per
oggetto  esclusivamente  i titoli scientifici e l'attivita' didattica
da essi svolta.
  Al  termine  dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione,
la  commissione  formula,  per  ciascun  candidato  un giudizio circa
l'idoneita'  del  candidato  stesso  a  svolgere  o meno i compiti di
ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
  La  relazione  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.