ART. 62. (Modelli viventi) Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio. L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione e' corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.