ART. 62.
                          (Modelli viventi)

  Ai  modelli  viventi  si  applica,  in quanto compatibile, lo stato
giuridico  del  personale  non  docente  non  di  ruolo della scuola,
escluse  le  disposizioni  relative  al  reclutamento e all'orario di
servizio,  in  luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti
per  tale  categoria di personale. In materia di assenza e congedi si
applicano  le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della
nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
  L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene
in  corrispondenza  e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal
personale  non  docente  della  carriera  ausiliaria della scuola. La
retribuzione   e'   corrisposta  in  tutti  i  mesi  dell'anno,  alle
condizioni  previste  per  il  restante personale non docente, per un
importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite
per incarico.