Art. 62 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
 
  1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente  deducibili  nella
determinazione del reddito  comprendono  anche  quelle  sostenute  in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore  dei  lavoratori,
salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65. 
  2. Non sono ammesse deduzioni  a  titolo  di  compenso  del  lavoro
prestato o dell'opera  svolta  dall'imprenditore,  dal  coniuge,  dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente  inabili
al lavoro e dagli  ascendenti,  nonche'  dai  familiari  partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi
in deduzione non concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  dei
percipienti. 
  3. I compensi in misura fissa spettanti agli  amministratori  delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti. 
  4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti,
agli  amministratori  delle  societa'  in  nome   collettivo   e   in
accomandita  semplice  e  agli  associati  in   partecipazione   sono
computate in diminuzione del reddito  dell'esercizio  di  competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto  dei  profitti  e  delle
perdite.