Art. 62. (Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo e' delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima. 2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Nota all'art. 62: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e' il seguente: "Art. 3. - Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".