Art. 62.
                 (Marchi di impresa: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/104/CEE deve
riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa,
quelle facoltative appresso indicate e  deve  comunque  avvenire  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  definire  le  facolta' costituenti il diritto all'uso esclusivo
del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio  ordinario  e  la
tutela  del marchio che gode di rinomanza, e precisando cio' che puo'
essere vietato ai terzi e cio' che, invece, al titolare  del  marchio
non e' consentito vietare ai terzi;
  b)  disciplinare  la  registrazione e l'uso dei marchi collettivi e
dei  segni  che  nel  commercio  possono  servire  per  designare  la
provenienza geografica dei prodotti o servizi;
  c)  fissare  in  dieci  anni  la durata del diritto derivante dalla
registrazione e  disciplinare  la  rinnovazione  per  uguale  durata,
precisando  come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una
cessione parziale del marchio;
  d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo
di un altrui diritto d'autore o di  proprieta'  industriale;  vietare
l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
  e)  disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo
il vincolo  con  l'azienda,  precisando  che  il  trasferimento  puo'
avvenire per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi, che
la  licenza  puo'  essere  non  esclusiva  purche'  tale da garantire
l'uniformita' dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in
ogni caso che dal trasferimento e dalla  licenza  non  deve  derivare
inganno per il pubblico;
  f)  definire  i  segni suscettibili di registrazione come marchio e
farne un elenco esemplificativo;
  g) definire le ipotesi di  nullita'  del  marchio  per  difetto  di
novita', distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha
acquisito  rinomanza,  e vietando l'appropriazione come marchio di un
diverso segno distintivo altrui quando possa determinare  un  rischio
di confusione;
  h)   risolvere   il   conflitto  fra  registrazioni  incompatibili,
precisando che marchi anteriori scaduti o  decaduti  non  tolgono  la
novita';
  i)  definire  le  ipotesi  di  nullita' del marchio per illiceita',
difetto  di   capacita'   distintiva,   ingannevolezza   del   segno,
funzionalita'  della  forma, inappropriabilita' di stemmi, simboli ed
emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che  rivestono
interesse  pubblico;  precisare  che  il segno che abbia acquisito un
significato secondario e' registrabile come marchio e non puo' essere
dichiarato nullo;
  l)  disciplinare  la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di
persona  e  dei  segni  aventi  notorieta'   artistica,   letteraria,
scientifica, politica e sportiva;
  m)   disciplinare   l'esercizio   del   diritto   ad   ottenere  la
registrazione  prevedendo   la   possibilita'   di   un'utilizzazione
indiretta  del  marchio  e l'invalidita' della registrazione fatta in
malafede;
  n) disciplinare la decadenza del marchio per  volgarizzazione,  per
sopravvenuta  ingannevolezza,  per  mancato uso per cinque anni e per
inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel  caso
del marchio collettivo;
  o)  prevedere  che  la  nullita'  e  la  decadenza  possono  essere
parziali;
  p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che  opera
anche  fra  marchi  entrambi  registrati e precisando altresi' che la
convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
  q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
  r) disporre la pubblicita' delle domande e delle registrazioni;
  s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di  mandatario  abilitato
nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva  di cui al comma 1,
saranno apportate le  necessarie  modifiche  alle  norme  del  codice
civile,  alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, alle disposizioni approvate con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 maggio 1948, n. 795, nonche' ad ogni altra disposizione
incompatibile.
  3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreche'  dei
criteri  fissati  nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli
81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942,  n.  929,  in  quanto
applicabili.
 
          Note all'art. 62:
            -  La  direttiva  CEE n. 89/104 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 40  dell'11
          febbraio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.    29 del 13 aprile 1989, 2a serie
          speciale.
            - Il regio decreto 21  giugno  1942,  n.  929,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 29 agosto
          1942.
            - Il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795,  e'  stato  pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 148
          del 28 giugno 1948.