Art. 62. Massa limite 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi. (( 2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di )) (( pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area )) (( di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato )) (( al Quadrato), la massa complessiva a pieno carico non puo' )) (( eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita' )) (( posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre )) (( o piu' assi )) . )) 3. (( Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro o piu' assi quando l'asse motore e' munito di penumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. )) Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. (( 4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, )) (( la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' )) (( superare 24 t, quella di autoarticolato o di un autosnodato a )) (( tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un )) (( autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a )) (( quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi. )) )) 5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t. (( 6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse )) (( non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 )) (( m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 )) (( m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel )) (( caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed )) (( inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere 20 t. )) 7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e (( dal regolamento )) e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 360/1993. Il primo periodo del comma 3 e il comma 6 erano stati, in precedenza, rettificati con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.