Art. 62.
                            Massa limite
  1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo,  salvo
quanto  disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del  veicolo  stesso  in  ordine  di
marcia  e  da  quella  del  suo  carico,  non puo' eccedere 5 t per i
veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre
o piu' assi.
(( 2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di    ))
(( pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area ))
(( di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato   ))
(( al Quadrato), la massa complessiva a pieno carico non puo'      ))
(( eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita'          ))
(( posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre ))
(( o piu' assi )) .                                                ))
  3. (( Salvo quanto  diversamente  previsto  dall'art.  104,  per  i
veicoli  a  motore  isolati  muniti di pneumatici, tali che il carico
unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla  strada  non  sia
superiore  a  8  daN/cm(Elevato al Quadrato) e quando, se trattasi di
veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non  sia
inferiore  ad  1  m,  la massa complessiva a pieno carico del veicolo
isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due  assi  e
25  t  se  si  tratta  di  veicoli  a  tre  o piu' assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro o piu'  assi
quando  l'asse  motore  e'  munito  di  penumatici  accoppiati  e  di
sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero
dei trasporti. )) Qualora si tratti di autobus o filobus a  due  assi
destinati  a  servizi  pubblici  di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
(( 4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, ))
(( la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo'        ))
(( superare 24 t, quella di autoarticolato o di un autosnodato a   ))
(( tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un  ))
(( autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a  ))
(( quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi. ))                 ))
  5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la  massa  gravante  sull'asse
piu' caricato non deve eccedere 12 t.
(( 6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse  ))
(( non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 ))
(( m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 ))
(( m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel   ))
(( caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed         ))
(( inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere 20 t.            ))
 7.  Chiunque  circola  con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti  dal
presente  articolo  e (( dal regolamento )) e' soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 10.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 28 del D.Lgs. n. 360/1993. Il primo  periodo  del
          comma   3   e  il  comma  6  erano  stati,  in  precedenza,
          rettificati con avviso di errata-corrige  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio
          1993.