Art. 62. Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta 1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "1 gennaio 1994" e sono aggiunti, in fine, )) (( i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria )) (( operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza )) (( fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile )) (( applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di )) (( redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore )) (( aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni )) (( imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a )) (( titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli )) (( acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi )) (( di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla )) (( registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro )) (( preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono )) (( optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e )) (( per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione )) (( deve essere esercitata nella dichiarazione )) (( annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno )) (( precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate )) (( nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito )) (( per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando )) (( non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio"; )) b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni."; c) il comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito dal seguente: "13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento"; d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti"; e) il comma 23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche' le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa." (il comma 23 e' stato ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503, in corso di conversione in legge: v. il testo vigente dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riportato nella nota (a), n.d.r.); f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994". 2. I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a ), competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto articolo 78 (a). La raccolta delle dichiarazioni e le altre operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (a), ovvero le imprese cui il Centro di assistenza affida l'effettuazione delle medesime attivita'. 3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (b), il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ( a ), il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.". 5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (a), possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 (b), entro il primo mese utile, e cio' anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale. 6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c), le parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno". 7. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( d ), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste."; b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi. 9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( d ), come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994. 11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (e), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis dell'articolo 1 e' soppresso; b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso; c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta e' assunto al lordo dell'imposta stessa.". 12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria ne' ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ( f ), e' sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attivita' svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3 ( f ). 13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (( e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto )) sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992 ( g ). Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( h ). 14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (i ), deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni ( g ), non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 ( g ) nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento. 15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni (g), possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (l). 16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (g), va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonche' di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta. 17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (m), in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (n), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993"; b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993"; c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le parole: "1 novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1993". 19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (o), le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993". 20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c), che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa (s). 21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993 ( p ), per definire i termini e le modalita' di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (h), il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c), tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purche' la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione. 23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (q), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis"; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( h ), per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale". 24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3- bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo ( q ), deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta ( r ). (( 24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i )) (( soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto )) (( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ( c), )) (( possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il )) (( 31 luglio 1993. )) (a) Si riporta il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", cosi' come da ultimo modificato dal presente articolo: "Art. 78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita' di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I Centri possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi: a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale. 3.-6. (Omissis). 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarita' nell'apposizione del visto di conformita' di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'importa sul valore aggiunto riducento l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un trienio. 8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predispone dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni. 9.-12. (Omissis). 13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10. 13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento. 14.-15. (Omissis). 16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente. 17. Se in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973. 18.-19. (Omissis) . 20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire. 21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive midificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993. 23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal Centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblicva 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. 24.-26. (Omissis) . 27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 28.-40. (Omissis)". (b) Si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dal presente decreto, e dell'art. 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, recante: "Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413": "Art. 13. - 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti. 2. Gli istituti e le imprese di assicurazione presso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative". "Art. 16, comma 2. - Entro il mese di maggio, i sostituti di imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto relative al detto mese, le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 5. Alle ritenute e' aggiunto l'importo relativo all'eventuale contributo al servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto e' aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre". (c) Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 6 e 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle risorse operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica". "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed equiparate). - Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. I soggetti esonerati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto della tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto". "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) . - Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il primo e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'impotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati apprvoati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32". (d) Si riporta il testo dell'art. 42-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuate a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Il centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisporti dal centro informativo, la direzione generale delle imposte dirette, in base al decreto del Ministro per le finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificati sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificati dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto a secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 12, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire 1.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia, sezione tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro". (e) Il testo degli articoli 1 e 4 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, recante: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle impese", cosi' come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria. 2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 3-bis. (Soppresso) . 3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore del bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza. 4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e' diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo". "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore. 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. 2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa del bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta e' assunto al loro dell'imposta stessa". (f) Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali". Il comma 3 dell'art. 11 e l'art. 11-bis sono abrogati dal comma 6 dell'art. 62-ter del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: "Art. 11 (Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo). - 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono emanati previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e' fissato al 15 dicembre. 2. (Omissis). 3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'art. 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facolta' prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'art. 12 del medesimo decreto. 4. (Omissis)". "Art. 11-bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attivita' commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalita' previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attivita'. 3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalita' di tale esercizio, all'entita' del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attivita'. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonche' dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni dai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enun- ciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate puo' richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda e' stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e' ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali. 6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". (g) Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative": "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'. 1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto. 2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istituti, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione. 5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". "Art. 12. - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. (Abrogato). 4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princi'pi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princi'pi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale". Il testo dell'art. 12 surriportato e' quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 62-quater del presente decreto. (h) Si riporta il testo degli articoli 48, comma 6, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (per il testo dell'art. 87 si veda la nota (c) all'art. 62-ter): "Art. 48, comma 6. - Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali". "Art. 120 (Deduzioni). - 1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 8 ne' superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. 2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita' alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti. 3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, e' calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputato proprozionalmente a ciascuno di essi. 4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. 5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602". (i) Il testo dell'art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente: "9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma de, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto". Il primo periodo del comma 9, dell'art. 9, e' abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo quanto dispone dal comma 6, dell'art. 62-ter del presente decreto. (l) Per il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota (q) all'art. 36. (m) Il testo dell'art. 8, comma 10, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", e' il seguente: "10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'art. 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrera' in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici". (n) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 e del comma 8 dell'art. 55 della citata legge n. 413/1991, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettere d) ed l), del citato D.L. n. 16/1993 e del presente articolo: "Art. 36, comma 1. - Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 giugno 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa". "Art. 55, comma 8. - I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione". Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 12, comma 3, del citato D.L. n. 16/1993, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 5, comma 1. - Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20 giugno 1993, il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 37, comma 1, e all'art. 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36; commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991". "Art. 12, comma 3. - Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di ferma nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1 luglio 1993". (a ) Il testo dell'art. 62-bis della citata legge n. 413/1991 introdotto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 16/1993, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 20 giugno 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengono pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scdute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993; all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono alo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il 20 giugno 1993.". (p) L'ordinanza n. 2316/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, reca: "Differimento dei termini di cui all'ordinanza n. 2301/FPC del 9 luglio 1992 recante ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale" se ne riporta l'art. 2: "Art. 2. - Con successivo provvedimento da emanarsi, d'intesa con i Ministri interessati, entro il 31 marzo 1993 saranno definite le modalita' per il recupero del carico sospeso". (q) Si riporta il testo dell'art. 58 della citata legge n. 413/1991, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 58. - 1. Il comma 1 dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: ' 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili'. 2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposto sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. 3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis. 3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale. 4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408". (r ) Con D.M. 29 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993, sono state stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva. (s) L'art. 6, comma 2, del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503, in corso di conversione in legge, ha sostituito il comma 20 con il testo di seguito riportato: "20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio".