Art. 62 
           Requisiti di professionalita' e di onorabilita' 
 
  1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo presso la societa' finanziaria capogruppo si applicano le
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita' previste per  i  soggetti  che  esercitano  le  medesime
funzioni presso le banche.