Art. 62 Requisiti di professionalita' e di onorabilita' 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita' previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.