Art. 62.
                        Organico della CONSOB
                 Concorsi pubblici presso la CONSOB
  1. Al  fine di realizzare  le funzioni di controllo  attribuite dal
decreto  legislativo  23 luglio  1996,  n.  415, nonche'  quelle  che
deriveranno  a seguito  dell'entrata  in  vigore dell'emanando  testo
unico  sulla finanza  di cui  all'articolo 8  della legge  6 febbraio
1996, n.  52, la  Commissione nazionale  per le  societa' e  la borsa
(CONSOB)  provvedera' al  completamento  del  proprio organico,  come
rideterminato  dall'articolo 2,  comma 186,  della legge  23 dicembre
1996, n.  662, mediante concorsi  pubblici, per titoli ed  esami, con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un
numero  di  posti  non  superiore  a  sessanta  unita'  mediante  una
procedura  concorsuale   interna,  fermo  restando   quanto  disposto
dall'articolo 39, comma 3.
 
           Note all'art. 62:
            - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 recepisce la direttiva
          93/22/CEE  del  10    maggio  1993 relativa   ai servizi di
          investimento  nel settore dei   valori mobiliari    e    la
          direttiva   93/6/CEE     dell    5  marzo    1993  relativa
          all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento
          e degli enti creditizi.
            -   Il   testo   dell'art.   8   della legge  6  febbraio
          1996,  n.  52 (Disposizioni    per    l'adempimento      di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'    europee      -   legge comunitaria 1994) e' il
          seguente:
            "Art.  8     (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate  dalle  direttive  comunitarie).      - 1.   Il
          Governo e' delegato  ad emanare, entro due anni dalla  data
          di    entrata  in vigore della presente legge, testi  unici
          delle  disposizioni dettate   in attuazione   della  delega
          prevista    dall'art. 1,   coordinandovi le   norme vigenti
          nelle stesse  materie  ed    apportando  alle  medesime  le
          integrazioni   e   modificazioni   necessarie  al  predetto
          coordinamento.
            2.  Gli  schemi di  testo  unico   sono   trasmessi  alla
          Camera    dei  deputati  e al   Senato della Repubblica per
          l'acquisizione del parere delle   Commissioni    competenti
          per  materia.  Decorsi  quarantacinque giorni dalla data di
          trasmissione il  testo unico e' emanato anche  in  mancanza
          del parere".
            -  Il  testo del comma 186 dell'art. 2 della citata legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "186.  Il   numero   complessivo   dei   posti   per   le
          assunzioni    di  personale  da  parte    della Commissione
          nazionale per le    societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  come
          fissato  dall'art.  2 del  decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
          95,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 7  giugno
          1974,  n.  216, e successive  modificazioni, e'  ridotto da
          475  a 450 unita'.  La  ripartizione  dei  posti   suddetti
          tra    l'aliquota    del  personale  di    ruolo  a   tempo
          indeterminato e  quella del  personale a contratto a  tempo
          determinato e' stabilita  con apposito regolamento adottato
          dalla Commissione  con le  modalita' di  cui al  nono comma
          dell'articolo  l  del  citato  decreto-legge n.   95    del
          1974,    resa esecutiva   con  decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei    ministri  adottato  in  conformita'  alla
          procedura  prevista  dalla norma suddetta.  Resta fermo  il
          disposto di   cui al settimo   comma del  citato    art.  2
          relativamente  alle  modalita'  di accesso del personale al
          ruolo".