Art. 62 
                       Regolamento del mercato 
 
  1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate  da
un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa'  di
gestione;  il   regolamento   puo'   attribuire   al   consiglio   di
amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. 
  2. Il regolamento determina in ogni caso: 
    a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di
sospensione  degli  operatori  e  degli  strumenti  finanziari  dalle
negoziazioni; 
    b)  le  condizioni  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
negoziazioni  e  gli  eventuali  obblighi  degli  operatori  e  degli
emittenti; 
    c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e  diffusione  dei
prezzi; 
    d) i tipi di  contratti  ammessi  alle  negoziazioni,  nonche'  i
criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. 
  3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la  pubblicita'  del
regolamento del mercato.