Art. 62 Regolamento del mercato 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. 2. Il regolamento determina in ogni caso: a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. 3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.