Art. 62 
 
 
                             Esecuzione 
 
  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non
impugnata e' immediatamente esecutiva. 
  2. Le sospensioni e le  radiazioni  decorrono  dalla  scadenza  del
termine   dell'impugnazione,   per   le   decisioni   del   consiglio
distrettuale di disciplina, o dal  giorno  successivo  alla  notifica
della sentenza all'incolpato.  L'incolpato  e'  tenuto  ad  astenersi
dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessita'  di
alcun ulteriore avviso. 
  3. Per l'esecuzione  della  sanzione  e'  competente  il  consiglio
dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato. 
  4.  Il  presidente  del  consiglio   dell'ordine,   avuta   notizia
dell'esecutivita' della sanzione,  verifica  senza  indugio  la  data
della  notifica   all'incolpato   della   decisione   del   consiglio
distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di  raccomandata  con
avviso di  ricevimento,  una  comunicazione  nella  quale  indica  la
decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione. 
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o  la
sospensione cautelare, di esse e' data comunicazione senza indugio ai
capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede  il  consiglio
dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti  dei  consigli
dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e
registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso. 
  6. Copia della comunicazione  e'  affissa  presso  gli  uffici  del
consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione. 
  7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare  ovvero
che pronuncia il proscioglimento e' divenuta definitiva e riguarda un
iscritto di  un  altro  ordine,  il  consigliere  segretario  ne  da'
comunicazione all'ordine di appartenenza,  trasmettendo  copia  della
decisione. 
  8. Qualora sia stata  irrogata  la  sanzione  della  sospensione  a
carico di un iscritto, al  quale  per  il  medesimo  fatto  e'  stata
applicata  la  sospensione  cautelare,   il   consiglio   dell'ordine
determina  d'ufficio  senza  ritardo  la  durata  della  sospensione,
detraendo il periodo di sospensione cautelare gia' scontato. 
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e  8,  l'estratto  della  delibera
contenente  il  termine  finale  della  sanzione  e'   immediatamente
notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui  al  comma
5. 
  10. Il professionista radiato puo' chiedere  di  essere  nuovamente
iscritto decorsi  cinque  anni  dall'esecutivita'  del  provvedimento
sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza  di
tale termine.