Art. 62 
 
 
                        Fornitura di servizi 
 
  1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un  ente
sottoposto  a  risoluzione  o  ad  altre  componenti  del  gruppo  di
appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi  necessari
per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni  forma  di  sostegno
finanziario. Il presente comma si applica anche se  i  medesimi  enti
sono sottoposti a procedura concorsuale. 
  2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana  di  un
gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e'
stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro
in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa
componente del medesimo gruppo, anche quando la  componente  italiana
non e' sottoposta a risoluzione. 
  3. I servizi e i mezzi di cui ai  commi  1  e  2  sono  forniti  al
cessionario: 
    a)  alle  stesse  condizioni   applicate   immediatamente   prima
dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo  gia'  in  essere
con  l'ente  sottoposto  a   risoluzione   e   fino   alla   scadenza
dell'accordo; 
    b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo  la
scadenza dello stesso.