Art. 62 
 
               Disposizioni in materia di sovracanone 
                     di bacino imbrifero montano 
 
  1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre  1953,  n.  959,  e
alla legge 22 dicembre 1980,  n.  925,  si  intende  dovuto  per  gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella  misura
prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. 
  2. Per le concessioni  di  derivazione  idroelettrica  assegnate  a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni
decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non  oltre
il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa. 
  3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 137 e' inserito il seguente: 
  «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   i   sovracanoni
idroelettrici, previsti ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1953, n. 959, di cui al comma  137  del  presente  articolo,
sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali». 
  4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dai seguenti:  «Sono  fatte  salve:  a)  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  forma
autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  le
seguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  o
aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti». 
 
          Note all'art. 62: 
              La legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme  modificatrici
          del  T.U.  delle  leggi  sulle  acque  e   sugli   impianti
          elettrici) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          dicembre 1953, n. 299. 
              La legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative
          ai  sovracanoni  in  tema  di  concessioni  di  derivazioni
          d'acqua  per  produzione  di  forza   motrice)   e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  147,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 147.  Organizzazione  territoriale  del  servizio
          idrico integrato. - 1. I servizi  idrici  sono  organizzati
          sulla base  degli  ambiti  territoriali  ottimali  definiti
          dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994,  n.
          36. Le regioni  che  non  hanno  individuato  gli  enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge  5
          giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
          ambito ottimale partecipano obbligatoriamente  all'ente  di
          governo dell'ambito, individuato dalla  competente  regione
          per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  al  quale  e'
          trasferito l'esercizio delle competenze ad  essi  spettanti
          in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
          la  programmazione  delle  infrastrutture  idriche  di  cui
          all'art. 143, comma 1. 
              1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti
          di governo dell'ambito individuati ai  sensi  del  comma  1
          entro il termine fissato dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          delibera di individuazione,  il  Presidente  della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
          relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si  applica
          quanto previsto dagli ultimi  due  periodi  dell'art.  172,
          comma 4. 
              2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
          ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
          servizio  idrico  integrato,  assicurandone   comunque   lo
          svolgimento secondo criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
          economicita', nel rispetto, in  particolare,  dei  seguenti
          principi: 
              a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei
          bacini idrografici contigui,  tenuto  conto  dei  piani  di
          bacino, nonche' della localizzazione delle  risorse  e  dei
          loro  vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti   da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
              b) unicita' della gestione; 
              c) adeguatezza delle  dimensioni  gestionali,  definita
          sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. 
              2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale  coincida
          con l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario
          al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
          una  migliore  qualita'   del   servizio   all'utenza,   e'
          consentito l'affidamento del servizio idrico  integrato  in
          ambiti territoriali  comunque  non  inferiori  agli  ambiti
          territoriali corrispondenti alle  province  o  alle  citta'
          metropolitane.  Sono  fatte  salve:  a)  le  gestioni   del
          servizio idrico in forma autonoma nei  comuni  montani  con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai
          sensi del  comma  5  dell'art.  148;  b)  le  gestioni  del
          servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che
          presentano  contestualmente  le  seguenti  caratteristiche:
          approvvigionamento   idrico   da   fonti   qualitativamente
          pregiate; sorgenti ricadenti  in  parchi  naturali  o  aree
          naturali protette ovvero  in  siti  individuati  come  beni
          paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
          idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in  forma
          autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
          territorialmente   competente   provvede   all'accertamento
          dell'esistenza dei predetti requisiti. 
              3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono  norme
          integrative  per  il   controllo   degli   scarichi   degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,  per  la   funzionalita'   degli   impianti   di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni."