Art. 62 
 
 
              (Procedura competitiva con negoziazione) 
 
  1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara  contenente  le  informazioni  di  cui
all'allegato XIV, parte I, lettere B e C,  fornendo  le  informazioni
richieste  dall'amministrazione  aggiudicatrice  per   la   selezione
qualitativa. 
  2.  Nei  documenti  di  gara  le   amministrazioni   aggiudicatrici
individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo  una  descrizione  delle
loro  esigenze,  illustrando  le  caratteristiche  richieste  per  le
forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i  criteri
per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali  elementi
della descrizione  definiscono  i  requisiti  minimi  che  tutti  gli
offerenti devono soddisfare. 
  3. Le informazioni fornite devono essere  sufficientemente  precise
per permettere agli operatori economici di individuare  la  natura  e
l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. 
  4.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara
un avviso  di  preinformazione,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a
confermare interesse. 
  5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e'  di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini  sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 5 e 6. 
  6.  Solo  gli  operatori  economici  invitati  dall'amministrazione
aggiudicatrice,  in  seguito  alla  valutazione  delle   informazioni
fornite, possono presentare un'offerta iniziale  che  costituisce  la
base   per   la   successiva   negoziazione.    Le    amministrazioni
aggiudicatrici possono limitare il  numero  di  candidati  idonei  da
invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
  7.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   8,   le   amministrazioni
aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro  offerte
iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le  offerte
finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I  requisiti
minimi  e  i  criteri  di  aggiudicazione   non   sono   soggetti   a
negoziazione. 
  8. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  aggiudicare  appalti
sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto  nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse. 
  9. Nel corso delle negoziazioni le  amministrazioni  aggiudicatrici
garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal
fine,  non  forniscono   informazioni   che   possano   avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per  iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state  escluse  ai  sensi
del comma 11, delle modifiche alle specifiche  tecniche  o  ad  altri
documenti di gara diversi da  quelli  che  stabiliscono  i  requisiti
minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici
concedono agli  offerenti  un  tempo  sufficiente  per  modificare  e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
  10.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  nei  limiti  di   quanto
disposto  dall'articolo  53,  non   possono   rivelare   agli   altri
partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da  un
offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo  di  questi
ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga  generale,  ma
si considera riferito alla comunicazione di  informazioni  specifiche
espressamente indicate. 
  11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi  in
fasi successive  per  ridurre  il  numero  di  offerte  da  negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara.  Nel
bando  di  gara,  nell'invito  a  confermare  interesse  o  in  altro
documento di gara,  l'amministrazione  aggiudicatrice  indica  se  si
avvale di tale facolta'. 
  12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono  concludere
le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un
termine entro il quale possono  essere  presentate  offerte  nuove  o
modificate. Esse verificano che le offerte finali siano  conformi  ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94,  valutano  le  offerte
finali in base ai criteri di aggiudicazione e  aggiudicano  l'appalto
ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.