Art. 62 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3-bis  dell'articolo  3-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo
4 del presente decreto, producono effetti a  partire  dalla  completa
attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2017.  Il
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e' adottato entro
la stessa data. 
  2. Alla completa attuazione dell'ANPR,  il  Ministero  dell'interno
inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei  professionisti
presenti nel Registro Ini-PEC che non  abbiano  ancora  provveduto  a
indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto  del
professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione. 
  3. L'AgID  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  di  applicazione
dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
introdotto dall'articolo 9 del  presente  decreto  entro  centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. I  certificati  qualificati  rilasciati  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE,  sono
considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma  del
regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto  legislativo  n.  82
del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino
alla loro scadenza. 
  5. Il prestatore di servizi  che  ha  presentato  la  relazione  di
conformita', ai sensi dell'articolo  51  del  regolamento  eIDAS,  e'
considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a  norma  del
predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino
al  completamento  della  valutazione  della   relazione   da   parte
dell'AgID. 
  6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  di  cui
sono fatte salve  le  rispettive  competenze  e  nel  rispetto  degli
Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo
dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali. 
  7. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto  dell'AgID
alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come
modificato dal presente decreto. 
  8. Per il periodo di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  le  regole
tecniche di cui all'articolo 71, nonche'  le  regole  tecniche  e  le
linee guida dell'AgID sono adottate sentito  il  Commissario  di  cui
allo stesso articolo  63,  il  quale  puo'  avvalersi  dell'AgID  per
l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate. 
 
          Note all'art. 62: 
              - per il testo dell'articolo 3-bis del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 4. 
              - per il testo dell'articolo 8-bis del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 9. 
              - la direttiva 13  dicembre  1999,  n.  1999/93/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa  ad  un  quadro
          comunitario per le firme elettroniche e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2000,  n.
          L 13. 
              - per il testo  dell'articolo  28  del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 24. 
              - per il testo  dell'articolo  29  del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 25. 
              - la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante  "Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81.