Articolo 62 Misure provvisorie e cautelari 1. Il tribunale puo' emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. 2. Il tribunale ha la facolta' di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione. 3. Il tribunale puo' anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale puo' disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione. 4. Il tribunale puo', con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo e' il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e' in atto o imminente. 5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.