Art. 62 (Costruzione di impianti sportivi) 1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo' ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilita' puo' contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e trenta anni. 2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo puo' costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. 3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali e' consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima societa' sportiva. 4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la societa' o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti. 5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.