Art. 62 
 
 
                 (Costruzione di impianti sportivi) 
 
  1. Lo studio di fattibilita' di  cui  all'articolo  1,  comma  304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo'  ricomprendere
anche la costruzione di immobili con destinazioni  d'uso  diverse  da
quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla
fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la  demolizione
dell'impianto da dismettere,  la  sua  demolizione  e  ricostruzione,
anche con diverse volumetria e  sagoma,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione.  Laddove
si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta'  pubblica
o su impianti pubblici esistenti,  lo  studio  di  fattibilita'  puo'
contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie  o
del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili
di proprieta' della pubblica amministrazione  per  il  raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.  Il
diritto di superficie e il diritto di  usufrutto  non  possono  avere
durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo  168,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  comunque
non possono essere ceduti, rispettivamente, per  piu'  di  novanta  e
trenta anni. 
  2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1,  comma
304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si  svolge  in
forma simultanea, in modalita' sincrona  e,  se  del  caso,  in  sede
unificata a  quella  avente  a  oggetto  la  valutazione  di  impatto
ambientale.  Il  verbale  conclusivo  puo'  costituire  adozione   di
variante allo strumento urbanistico comunale. In  tale  ipotesi,  ove
sussista l'assenso della Regione espresso in sede di  conferenza,  il
verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del
consiglio comunale nella prima seduta utile. 
  3. Lo studio di fattibilita' di cui al  comma  1,  nell'ipotesi  di
impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  20.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo
pubblico   per   attivita'    commerciali    e'    consentita    solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio.
In tal caso, le autorizzazioni  e/o  concessioni  di  occupazione  di
suolo pubblico gia' rilasciate  all'interno  di  dette  aree  restano
sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di  tempo,  con
oneri indennizzatori a carico della societa'  sportiva  utilizzatrice
dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il  titolare  e  la
medesima societa' sportiva. 
  4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1,  comma  304,
lettera d), della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  la  societa'  o
l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o  consorziando
altri soggetti. 
  5. Rispetto agli  impianti  sportivi  pubblici  omologati  per  una
capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto
il verbale conclusivo della conferenza di servizi e  l'aggiudicazione
della concessione si applica l'articolo 125 del codice  del  processo
amministrativo, di cui  all'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.