Art. 62 Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che cio' risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu' piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».
Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di implementare API e standard aperti, sia per l'interoperabilita' che per i formati, definiti da AgID o a livello internazionale, e di darli in formato sorgente, completi della documentazione e rilasciati in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o a chiunque intenda adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione , appositamente sviluppati per essa. 2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu' piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».