Art. 62 
 
 
                      Convenzione di moratoria 
 
    1. La convenzione di  moratoria  conclusa  tra  un  imprenditore,
anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  e  avente  ad  oggetto  la
dilazione delle scadenze dei crediti, la  rinuncia  agli  atti  o  la
sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura
che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372  e
1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori
non aderenti che appartengano alla medesima categoria. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative  o  siano  stati  messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti; 
    b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    c) vi siano concrete prospettive che i creditori  della  medesima
categoria  non  aderenti,  cui  vengono  estesi  gli  effetti   della
convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa  in
misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; 
    d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita'
dei dati aziendali,  l'idoneita'  della  convenzione  a  disciplinare
provvisoriamente gli effetti  della  crisi,  e  la  ricorrenza  delle
condizioni di cui alla lettera c). 
    3. In nessun caso, per effetto della  convenzione,  ai  creditori
della  medesima  categoria  non  aderenti  possono   essere   imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
    4. La convenzione  va  comunicata,  insieme  alla  relazione  del
professionista indicato al comma 2,  lettera  d),  ai  creditori  non
aderenti mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento  o
presso il domicilio digitale. 
    5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo'  essere  proposta
opposizione avanti al tribunale. 
    6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera  di  consiglio
con sentenza. 
    7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e'  ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 51. 
 
          Note all'art. 62: 
 
              - Per il testo degli articoli 1372 e  1411  del  codice
          civile vedi  note  all'articolo  61  del  presente  decreto
          legislativo.