Art. 62 Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza 1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».
Note all'art. 62: - Si riporta l'articolo 147 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 147 (Iscrizione a ruolo d'udienza). - (Omissis). 4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, nonche' al pubblico ministero.».