Art. 62 
 
Modifiche all'articolo 147 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Iscrizione a ruolo d'udienza 
 
  1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4
e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza
e la relazione del giudice designato per l'esame del  conto,  a  cura
della segreteria della sezione, sono  comunicati  all'amministrazione
interessata e, per il tramite di quest'ultima,  all'agente  contabile
nonche' al pubblico ministero.». 
 
          Note all'art. 62: 
 
              - Si riporta l'articolo 147 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  147  (Iscrizione   a   ruolo   d'udienza).   -
          (Omissis). 
                4.  Il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  e   la
          relazione del giudice designato per l'esame  del  conto,  a
          cura  della  segreteria  della  sezione,  sono   comunicati
          all'amministrazione  interessata  e  per  il   tramite   di
          quest'ultima  all'agente  contabile,  nonche'  al  pubblico
          ministero.».