Art. 62. Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico 1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attivita' professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico e' attuato con le procedure di cui all'art. 60 (La valutazione negativa). 2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non e' confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 18, comma 1, punto I, lettera b) e c) e punto II, lettera a), b) e c) (Tipologie d'incarico), congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennita' di struttura complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore. 3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del comma 1, effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico gia' affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 18, comma 1, punto II, lettera a), b) e c) (Tipologie d'incarico) di minor valore economico nonche' il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell'indennita' di esclusivita' ove da attribuire nel medesimo anno. 4. Per i dirigenti con incarico professionale di base, al compimento dei cinque anni di servizio, il risultato negativo della verifica del comma 1 comporta il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico come previsto dall'art. 18, comma 2, (Tipologie d'incarico) nonche' nell' attribuzione della fascia superiore dell'indennita' di esclusivita'. 5. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, e' decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque fatta salva la facolta' di recesso dell'azienda o ente previa attuazione delle procedure previste dall'art. 106 (Comitato dei garanti). 7. I dirigenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo all' indennita' di esclusivita' e alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva. Dopo tale nuova verifica e in presenza di valutazione positiva, le aziende ed enti attribuiscono ai dirigenti del comma 4 che abbiano gia' compiuto i cinque anni di servizio una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18, comma 2, (Tipologie d'incarico).