(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
Effetti della  valutazione  negativa  delle  attivita'  professionali
                               svolte 
e dei risultati raggiunti  sugli  incarichi  da  parte  del  Collegio
                               tecnico 
 
    1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione  delle
attivita'  professionali  svolte  dai  dirigenti  e   dei   risultati
raggiunti affidato al Collegio tecnico e' attuato con le procedure di
cui all'art. 60 (La valutazione negativa). 
    2.  Il  dirigente  di  struttura   complessa   che   non   superi
positivamente  la  verifica  alla  scadenza  dell'incarico   non   e'
confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra
quelli ricompresi nell'art. 18, comma 1, punto I, lettera b) e  c)  e
punto II, lettera a), b)  e  c)  (Tipologie  d'incarico),  congelando
contestualmente un posto vacante di  dirigente.  Il  mantenimento  in
servizio comporta la perdita dell'indennita' di  struttura  complessa
ove attribuita e l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della
fascia immediatamente inferiore. 
    3. Nei confronti dei restanti dirigenti,  il  risultato  negativo
della verifica del comma 1, effettuata alla  scadenza  dell'incarico,
non consente la  conferma  nell'incarico  gia'  affidato  e  comporta
l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 18, comma 1,  punto
II, lettera a), b)  e  c)  (Tipologie  d'incarico)  di  minor  valore
economico nonche' il ritardo di  un  anno  nella  attribuzione  della
fascia superiore dell'indennita' di esclusivita'  ove  da  attribuire
nel medesimo anno. 
    4. Per  i  dirigenti  con  incarico  professionale  di  base,  al
compimento dei cinque anni di servizio, il risultato  negativo  della
verifica del comma 1 comporta il ritardo di un anno nel  conferimento
di un nuovo incarico come previsto dall'art. 18, comma 2,  (Tipologie
d'incarico)  nonche'  nell'  attribuzione  della   fascia   superiore
dell'indennita' di esclusivita'. 
    5. Per tutti i dirigenti in  caso  di  valutazione  negativa,  la
retribuzione di posizione complessiva, e' decurtata in una misura non
superiore al 40%. Sono fatti salvi  eventuali  conguagli  rispetto  a
quanto percepito. 
    6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque  fatta  salva
la facolta' di recesso dell'azienda o ente  previa  attuazione  delle
procedure previste dall'art. 106 (Comitato dei garanti). 
    7. I dirigenti di cui ai commi 3, 4 e  5  sono  soggetti  ad  una
nuova verifica l'anno successivo per  la  eventuale  rimozione  degli
effetti negativi della valutazione con riguardo  all'  indennita'  di
esclusivita' e alla  decurtazione  della  retribuzione  di  posizione
complessiva. Dopo tale nuova verifica e in  presenza  di  valutazione
positiva, le aziende ed enti attribuiscono ai dirigenti del  comma  4
che abbiano gia' compiuto i  cinque  anni  di  servizio  una  diversa
tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18, comma 2,  (Tipologie
d'incarico).