(Codice Penale-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                   (Circostanze attenuanti comuni) 
 
  Attenuano il reato, quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
 
  1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 
 
  2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto
altrui; 
 
  3° l'avere agito per suggestione di una folla  in  tumulto,  quando
non si tratta di riunioni  o  assembramenti  vietati  dalla  legge  o
dall'Autorita', e il colpevole non e'  delinquente  o  contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 
 
  ((4) l'avere, nei delitti contro  il  patrimonio,  o  che  comunque
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal  reato  un
danno  patrimoniale  di  speciale  tenuita',  ovvero,   nei   delitti
determinati da motivi  di  lucro,  l'avere  agito  per  conseguire  o
l'avere comunque conseguito un lucro  di  speciale  tenuita',  quando
anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';)) 
 
  5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o
l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 
 
  6° l'avere, prima del  giudizio,  riparato  interamente  il  danno,
mediante il risarcimento di esso, e, quando sia  possibile,  mediante
le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio  e  fuori  del  caso
preveduto   nell'ultimo   capoverso   dell'articolo   56,   adoperato
spontaneamente  ed  efficacemente  per   elidere   o   attenuare   le
conseguenze dannose o pericolose del reato. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera f)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  f) per il  reato  di  furto  di  piante  nei  boschi,  se  concorre
l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  15,  comma  1)  che  l'aministia
concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio  1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.