(CODICE CIVILE-art. 620)
                              Art. 620. 
 
              (Pubblicazione del testamento olografo). 
 
  Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve  presentarlo
a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della  morte  del
testatore. 
 
  Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere,  con  ricorso  al
tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, che sia
fissato un termine per la presentazione.(111)((112a)) 
 
  Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza  di
due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici  un  verbale
nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto
e fa menzione della sua apertura, se e' stato presentato  chiuso  con
sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla  persona  che  presenta  il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti  la  carta
in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal
notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore
o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di  ultima
volonta'  dell'assente  o  della  sentenza  che  dichiara  la   morte
presunta. 
 
  Nel caso in cui il testamento e'  stato  depositato  dal  testatore
presso  un  notaio,  la  pubblicazione   e'   eseguita   dal   notaio
depositario. 
 
  Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. 
 
  Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il
tribunale  puo'  disporre  che  periodi  o  frasi  di  carattere  non
patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che
fossero  richieste,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  ordini  il
rilascio di copia integrale.(111)((112a)) 
 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (112a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."