Art. 622. 
                      Disposizioni particolari 
  1. Al personale di cui al decreto-legge 28  giugno  1988,  n.  239,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 
353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative. 
  2. Il Ministro della pubblica  istruzione  istituisce  ed  aggiorna
annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali,
l'elenco degli uffici scolastici provinciali e  regionali  che,  alla
data del 1 gennaio  risultano  carenti  di  personale  rispetto  alla
pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello
provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro  e  non
oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base  regionale,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei  posti  vacanti,  nel
limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo
dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso,  per
le singole province, sara' proporzionale  al  numero  dei  posti  ivi
vacanti. 
  3. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al  rispetto
delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le
assunzioni nel pubblico impiego. 
  4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31  luglio
di ogni anno, presso gli uffici  scolastici  regionali  nei  medesimi
giorni e con le medesime prove scritte,  decise  dal  Ministro  della
pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi. 
  5. I vincitori dei concorsi  sono  nominati  entro  la  fine  dello
stesso anno. 
  6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti
dalle leggi vigenti, sono nominate con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e  i
docenti che prestano servizio  nelle  regioni  presso  i  cui  uffici
scolastici regionali i concorsi devono svolgersi. 
  7. Le domande di partecipazione  ai  concorsi  vengono  presentate,
secondo le modalita' previste dal bando, presso gli uffici scolastici
regionali competenti. 
  8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti  nella
regione in cui hanno partecipato al concorso  e  non  possono  essere
trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso  uffici  compresi
in regioni diverse da quella di prima assunzione  per  almeno  cinque
anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di  cui  all'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,  n.
1077. 
  9. Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per
i successivi trasferimenti a domanda. 
  10. Sono altresi' vietati  i  trasferimenti  o  le  assegnazioni  a
qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza  del  personale
e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta  organica
provinciale. 
  11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme vigenti in materia di concorsi statali. 
 
          Note all'art. 622:
             -  Il  D.L.  n. 239/1988, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  n.  353/1988,  reca:  Interventi  urgenti  per
          assicurare   la   funzionalita'   degli  uffici  periferici
          dell'Italia settentrionale.
             - Si riporta l'art. 6 del D.P.R. n. 1077/1970:
             "Art. 6 (Concorsi circoscrizionali).  -  I  concorsi  di
          ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche
          limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede
          in  determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e
          altre circoscrizioni superiori alla  provincia,  salva  per
          tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.".
             - Si riporta l'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970:
             "Art.   33  (Trasferimento  di  sede).  -  Il  personale
          nominato    all'impiego    a    seguito    dei     concorsi
          circoscrizionali   di   cui  all'art.  6  non  puo'  essere
          trasferito  ne'  distaccato  ad  uffici  aventi   sedi   in
          circoscrizione  diversa  da quella per la quale ha concorso
          prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,
          salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da
          comunicare all'interessato.".