Art. 623. 
      Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale 
 
  1. Salvo quanto previsto  dall'articolo  612,  nell'Amministrazione
centrale operano i seguenti organi collegiali: 
    a) il  Consiglio  di  amministrazione,  secondo  le  disposizioni
previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    b) il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  di  cui
all'articolo 23; 
    c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia  scolastica,
di cui all'articolo 90; 
    d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di  supplenze
di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie  di  cui
all'articolo 272; 
    e)  il  Comitato  tecnico  scientifico  per  la  formulazione  di
proposte in materia di interventi a favore di alunni  in  particolari
condizioni di disagio, di cui all'articolo 326; 
    f) la Commissione per i  pareri  in  materia  di  insegnamenti  a
titolo privato nelle accademie di belle  arti,  di  cui  all'articolo
211, comma 1; 
    g) la Commissione per i pareri  in  materia  di  conferimento  di
diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui
all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093; 
    h) la Commissione per i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  per
l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte  e  nei
licei artistici di cui all'articolo 524. 
 
          Note all'art. 623:
             - Si riporta l'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957:
             "Art.  146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
          Ministero,  Alto  Commissariato  od  altra  amministrazione
          centrale  e'  costituito  un  consiglio  d'amministrazione,
          presieduto dal Ministro o da un  alto  commissario  o,  per
          delega,    da    un   sottosegretario   di   Stato   oppure
          dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il consiglio  e'
          composto:   a) dai direttori generali e dagli impiegati con
          qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di  un
          servizio  centrale;  b) dagli ispettori generali preposti a
          servizi   centrali    dell'amministrazione    organicamente
          dipendenti  dal  Ministro;  c) dal presidente del Consiglio
          superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione;
          d) da rappresentanti del personale in  numero  pari  ad  un
          terzo,  e  comunque non inferiore a quattro, dei componenti
          di cui alle lettere a) b) e c), da nominare  all'inizio  di
          ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle
          elezioni  svolte  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica   22  luglio  1977,  n.  721.  I  rappresentanti
          predetti sono eletti direttamente  da  tutto  il  personale
          secondo   un  regolamento  che  sara'  emanato  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  lavoratori.  Con  la  stessa
          procedura  e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il
          supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di
          assenza o di impedimento di quest'ultimo.
             I membri di cui alle  lettere  a)  e  b),  nei  casi  di
          assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei
          relativi posti, sono sostituiti da  coloro  che  secondo  i
          rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
          membri  siano  in numero inferiore ad otto, il consiglio di
          amministrazione  e'  integrato  con  gli  impiegati   delle
          carriere   direttive  di  qualifica  piu'  elevata,  aventi
          maggiore anzianita' di qualifica.
             Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da  un
          impiegato  dell'ufficio  del  personale  con  qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
             Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni
          stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il
          proprio avviso sul coordinamento  dell'attivita'  dei  vari
          uffici,  sulle  misure  idonee  ad  evitare  interferenze o
          duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita'  e
          la  semplificazione  dell'azione  amministrativa nonche' su
          tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di
          sentirlo.
             Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere  e'
          unito  alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
          i quali occorre la decisione del Ministro.
             Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresi'
          sentito,  con  la  partecipazione   del   direttore   della
          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
          relative allo stato di previsione della spesa.
             Per  gli  impiegati  con  qualifica  non   inferiore   a
          direttore   generale   le  attribuzioni  del  consiglio  di
          amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
             Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti
          non   consenta   la   costituzione   del    consiglio    di
          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
          composto  dagli otto impiegati, delle carriere direttive di
          qualifica  piu'  elevata,  comunque  in   servizio   presso
          l'amministrazione  interessata,  aventi maggiore anzianita'
          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
          lettera d) del primo comma.
             La composizione dei consigli  di  amministrazione  delle
          amministrazioni  autonome,  della Ragioneria generale dello
          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
          spettacolo   delle   informazioni   e   della    proprieta'
          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
          quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
             Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione per
          le  attivita'  assistenziali  italiane ed internazionali e'
          presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima  ed
          e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
             Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e
          decimo,   sono  conferite  in  aggiunta  alle  attribuzioni
          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
          ai commi 4 e 6.
             In aggiunta ai membri  previsti  dal  primo  comma,  del
          consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione  del
          Consiglio  superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
          qualifica.
             Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni
          stabilite dalla legge in materia  di  personale  anche  per
          quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".
             - Si riporta l'art. 6 della legge n. 1093/1950:
             "Art.  6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara'
          le proposte, di cui all'articolo precedente, su  parere  di
          una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
               a) dai direttori generali del Ministero della pubblica
          istruzione;
               b)  da  un  membro  di  ciascuna delle tre sezioni del
          Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro
          del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e  da
          uno  del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche,
          tutti designati dai rispettivi consigli;
               c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia
          dei lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia  di
          Santa Cecilia;
               d)  da  due membri scelti dal Ministro per la pubblica
          istruzione tra coloro che sono gia' insigniti  del  diploma
          di benemerenza di cui all'art. 1.
             La commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che
          fossero  fatte  per  iniziativa di membri della commissione
          stessa.
             In caso di assenza o di  impedimento  del  Ministro,  la
          commissione  sara'  presieduta dal Sottosegretario di Stato
          per la pubblica istruzione.
             I membri della commissione durano in carica due  anni  e
          possono essere confermati".