Art. 63 (R)
                        Registro di emergenza

  1.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  tenuta del protocollo
informatico,  della  gestione  dei flussi documentali e degli archivi
autorizza   lo   svolgimento   anche   manuale  delle  operazioni  di
registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni
qualvolta  per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura  informatica.  Sul  registro di emergenza sono riportate la
causa,  la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e
l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
  2.  Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica
si  prolunghi  oltre  ventiquattro  ore,  per  cause  di  eccezionale
gravita',   il   responsabile  per  la  tenuta  del  protocollo  puo'
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di
non  piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
  3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro  di  emergenza  il  numero  totale  di operazioni registrate
manualmente. (R)
  4.  La  sequenza  numerica  utilizzata su un registro di emergenza,
anche  a  seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione  univoca  dei  documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
  5.  Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono   inserite  nel  sistema  informatico,  utilizzando  un'apposita
funzione  di  recupero  dei  dati,  senza ritardo al ripristino delle
funzionalita'  del  sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento  registrato  in  emergenza  viene  attribuito  un numero di
protocollo   del   sistema  informatico  ordinario,  che  provvede  a
mantenere  stabilmente  la  correlazione  con il numero utilizzato in
emergenza. (R)