Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della   vendita   o   dell'acquisto  di
                              documenti

   1.  L'autorita'  locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio  del  commercio  di  cose  antiche  o  usate,  trasmette al
soprintendente  e  alla  regione  copia della dichiarazione medesima,
presentata  da  chi  esercita  il  commercio di cose rientranti nelle
categorie  di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo.
   2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1   annotano   giornalmente   le  operazioni  eseguite  nel  registro
prescritto   dalla   normativa  in  materia  di  pubblica  sicurezza,
descrivendo  le  caratteristiche  delle  cose  medesime.  Con decreto
adottato  dal  Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata   descrizione   delle   cose   oggetto  delle  operazioni
commerciali.
   3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo  periodo  del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo
di  funzionari  da  lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari
della   regione   nei   casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
dell'articolo  5,  commi  2,  3  e  4.  Il  verbale dell'ispezione e'
notificato  all'interessato  ed  alla  locale  autorita'  di pubblica
sicurezza.
   4.  Coloro  che  esercitano  il commercio di documenti, i titolari
delle  case  di  vendita,  nonche' i pubblici ufficiali preposti alle
vendite  mobiliari  hanno  l'obbligo  di comunicare al soprintendente
l'elenco  dei  documenti  di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso  obbligo  sono  soggetti  i  privati proprietari, possessori o
detentori  a  qualsiasi  titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  il  soprintendente puo'
avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
   5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di  archivi  o  di  singoli  documenti  dei  quali siano proprietari,
possessori  o  detentori,  a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.