ART. 63
                 (Autorita' di bacino distrettuale)

   1.  In  ciascun  distretto  idrografico  di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di
bacino,  ente  pubblico  non  economico che opera in conformita' agli
obiettivi  della  presente sezione ed uniforma la propria attivita' a
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
   2.   Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:  la  Conferenza
istituzionale  permanente,  il  Segretario  generale,  la  Segreteria
tecnico-operativa  e  la Conferenza operativa di servizi. Con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato
-  regioni  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza  del  presente  decreto,  sono  definiti  i criteri e le
modalita' per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle
risorse   patrimoniali   e   finanziarie,  salvaguardando  i  livelli
occupazionali,  definiti  alla  data  del  31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
   3.  Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183,  sono  soppresse  a  far  data  dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni  sono  esercitate  dalle Autorita' di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma
2  disciplina  il  trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
   4.  Gli  atti  di  indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita'   di   bacino   vengono  adottati  in  sede  di  Conferenza
istituzionale  permanente  presieduta  e convocata, anche su proposta
delle  amministrazioni  partecipanti,  dal  Ministro  dell'ambiente e
della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che
vi  partecipa  senza  diritto  di voto. Alla Conferenza istituzionale
permanente  partecipano  i  Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, delle attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e forestali, per la funzione
pubblica,  per i beni e le attivita' culturali o i Sottosegretari dai
medesimi  delegati,  nonche'  i  Presidenti  delle  regioni  e  delle
province  autonome  il  cui  territorio  e' interessato dal distretto
idrografico  o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato
del   Dipartimento   della   protezione   civile.   Alle   conferenze
istituzionali  permanenti  del distretto idrografico della Sardegna e
del  distretto  idrografico  della  Sicilia  partecipa  no,  oltre ai
Presidenti  delle  rispettive  regioni,  altri due rappresentanti per
ciascuna  delle  predette regioni, nominati dai Presidenti regionali.
La  conferenza  istituzionale  permanente delibera a maggioranza. Gli
atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse  finanziarie
previste a legislazione vigente.
   5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
    a)  adotta  criteri  e  metodi  per  la elaborazione del Piano di
bacino   in   conformita'   agli  indirizzi  ed  ai  criteri  di  cui
all'articolo 57;
    b)  individua  tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del Piano di
bacino,  che  potra'  eventualmente  articolarsi  in piani riferiti a
sub-bacini;
    c)  determina  quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono interessi
comuni a piu' regioni;
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
    e) adotta il Piano di bacino;
    f)   controlla   l'attuazione   degli   schemi   previsionali   e
programmatici  del  Piano  di  bacino e dei programmi triennali e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
statale   rispetto   ai   tempi   fissati   nel   programma,  diffida
l'amministrazione  inadempiente,  fissando  il  termine  massimo  per
l'inizio   dei   lavori.   Decorso   infruttuosamente  tale  termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede,  in  via  sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g) nomina il Segretario generale.
   6.   La   Conferenza   operativa   di   servizi  e'  composta  dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province  autonome  interessate,  nonche'  da  un  rappresentante del
Dipartimento  della  protezione  civile;  e' convocata dal Segretario
Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di
quanto  disposto  ai  sensi  del comma 5, nonche' al compimento degli
atti  gestionali.  La  conferenza  operativa  di  servizi  delibera a
maggioranza.
   7.  Le  Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
    a)  all'elaborazione  del  Piano  di  bacino  distrettuale di cui
all'articolo 65;
    b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano
di  bacino  dei  piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e
locali   relativi   alla   difesa   del   suolo,   alla   lotta  alla
desertificazione,  alla  tutela  delle  acque  e  alla gestione delle
risorse idriche;
    c)  all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano
negli  allegati  alla parte terza del presente decreto, di un'analisi
delle  caratteristiche  del distretto, di un esame sull'impatto delle
attivita'  umane  sullo  stato delle acque superficiali e sulle acque
sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
   8.  Fatte  salve  le  discipline  adottate  dalle regioni ai sensi
dell'articolo  62, le Autorita' di bacino coordinano e sovraintendono
le  attivita'  e  le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale  di  cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del   consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e
del   consorzio   dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago di Como,
con  particolare  riguardo  all'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di
salvaguardia  ambientale  e di risanamento delle acque, anche al fine
della  loro  utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua ed alla fitodepurazione.
 
          Nota all'art. 63:
              - La  legge  18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per
          il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del
          suolo»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 25 maggio
          1989, n. 120 (S.O.).