Art. 63 (L)
                           Opere pubbliche

  1.  Quando  si  tratti  di  opere  eseguite  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente
disposto  dalla  citata  legge  n.  109  del  1994,  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34  e  dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
 
          Nota all'art. 63:
              - Si  riporta l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109: "legge quadro in materia di lavori pubblici":
              "Art.  2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
          della  legge).  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti della
          presente  legge  e del regolamento di cui all'art. 3, comma
          2,  si  intendono  per  lavori  pubblici,  se  affidati dai
          soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo, le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  di  opere  ed
          impianti,  anche  di  presidio  e  difesa  ambientale  e di
          ingegneria  naturalistica.  Nei  contratti misti di lavori,
          forniture  e  servizi  e  nei  contratti  di forniture o di
          servizi  quando  comprendano lavori accessori, si applicano
          le  norme  della  presente  legge qualora i lavori assumano
          rilievo economico superiore al 50 per cento.
              2.  Le  norme della presente legge e del regolamento di
          cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
                a) alle   amministrazioni   dello   Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  agli enti pubblici, compresi quelli
          economici,  agli  enti ed alle amministrazioni locali, alle
          loro  associazioni  e consorzi nonche' agli altri organismi
          di diritto pubblico;
                b) ai   concessionari  di  lavori  pubblici,  di  cui
          all'art.  19,  comma 2,  ai  concessionari  di esercizio di
          infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
          speciali  ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
          legge  8 giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni,
          alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  e  successive modificazioni, ed all'art. 12 della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
          alle  societa'  con  capitale pubblico, in misura anche non
          prevalente,  che abbiano ad oggetto della propria attivita'
          la  produzione  di  beni  o servizi non destinati ad essere
          collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera concorrenza
          nonche'  ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
          di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158,
          qualora  operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
          per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
          qualsiasi   importo,   individuati   con   il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  6,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
          comunque  i  lavori  riguardanti  i rilevati aeroportuali e
          ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
          possono   essere   progettate   separatamente  e  appaltate
          separatamente  in quanto strettamente connesse e funzionali
          alla  esecuzione  di  opere  comprese  nella disciplina del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
                c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
          all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406,   nonche'  ai  lavori  civili  relativi  ad  ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici  scolastici  ed  universitari,  edifici destinati a
          funzioni  pubbliche amministrative di importo superiore a 1
          milione  di  ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da
          parte  dei  soggetti  di cui alla lettera a), un contributo
          diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
          che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
              3.  Ai  soggetti  di  cui al comma 2, lettera b), fatta
          eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
          medesimo  comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
          della  presente  legge  ad esclusione degli articoli 7, 14,
          18,  19,  commi  2  e  2-bis,  27 e 33. Ai concessionari di
          lavori  pubblici  ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  si  applicano  le disposizioni della presente legge ad
          esclusione  degli  articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
          32  e  33.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 2, lettera b),
          operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  158, non si applicano, altresi', le disposizioni
          del  regolamento  di  cui  all'art.  3,  comma  2, relative
          all'esecuzione  dei  lavori, alla contabilita' dei lavori e
          al  collaudo  dei  lavori. Resta ferma l'applicazione delle
          disposizioni   legislative   e  regolamentari  relative  ai
          collaudi di natura tecnica.
              4.  I  concessionari di lavori pubblici di cui al comma
          2,   lettera  b),  sono  obbligati  ad  appaltare  a  terzi
          attraverso  pubblico incanto o licitazione privata i lavori
          pubblici  non  realizzati  direttamente  o  tramite imprese
          controllate  che  devono  essere  espressamente indicate in
          sede  di  candidatura,  con  la  specificazione anche delle
          rispettive  quote  dei  lavori  da eseguire; l'elenco delle
          imprese   controllate   viene   successivamente  aggiornato
          secondo  le  modifiche che intervengono nei rapporti tra le
          imprese.  I  requisiti  di  qualificazione  previsti  dalla
          presente   legge   per  gli  esecutori  sono  richiesti  al
          concessionario  ed alle imprese controllate, nei limiti dei
          lavori  oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
          amministrazioni  aggiudicatrici  devono prevedere nel bando
          l'obbligo  per  il  concessionario di appaltare a terzi una
          percentuale  minima  del  40  per  cento dei lavori oggetto
          della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
          lavori  secondo  quanto disposto dalle norme della presente
          legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti
          terzi   anche   le  imprese  collegate;  le  situazioni  di
          controllo  e  di collegamento si determinano secondo quanto
          previsto dall'art. 2359 del codice civile.
              4-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 4 si applicano
          anche   ai   concessionari   di   lavori   pubblici  ed  ai
          concessionari   di   infrastrutture   adibite  al  pubblico
          servizio   di   cui   al   comma  2,  lettera  b),  per  la
          realizzazione  dei  lavori  previsti nelle convenzioni gia'
          assentite  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,   ovvero  rinnovate  e  prorogate,  ai  sensi  della
          normativa   vigente.   I   soggetti   concessionari   prima
          dell'inizio   dei   lavori  sono  tenuti  a  presentare  al
          concedente  idonea  documentazione in grado di attestare la
          situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
              5.  I  lavori  di  competenza  dei  soggetti  di cui al
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari
          o  superiore  a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
          diversi  da  quelli  individuati nel decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
          decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
          cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
          di  cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
          articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
          26,  28,  29  e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
          ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
              5-bis.   I  soggetti  di  cui  al  comma  2  provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori  di  cui  alla  presente legge,
          esclusivamente   mediante   contratti   di   appalto  o  di
          concessione  di  lavori  pubblici  ovvero  in  economia nei
          limiti  di  cui  all'art.  24.  Le medesime disposizioni si
          applicano  anche  ai soggetti di cui al decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  158,  per  l'esecuzione  di lavori, di
          qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
          sensi   dell'art.   8,   comma   6,  del  medesimo  decreto
          legislativo  nonche'  tra quelli di cui al comma 2, lettera
          b), del presente articolo.
              6. Ai sensi della presente legge si intendono:
                a) per   organismi   di  diritto  pubblico  qualsiasi
          organismo   con   personalita'   giuridica,  istituito  per
          soddisfare  specificatamente  bisogni di interesse generale
          non  aventi  carattere  industriale  o commerciale e la cui
          attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano,  dagli  enti  locali,  da altri enti pubblici o da
          altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
          sia  sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
          organismi  di  amministrazione, di direzione o di vigilanza
          siano  costituiti  in  misura  non  inferiore alla meta' da
          componenti designati dai medesimi soggetti;
                b) per  procedure  di  affidamento  dei  lavori o per
          affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
          concessione;
                c) per  amministrazioni  aggiudicatrici i soggetti di
          cui al comma 2, lettera a);
                d) per  altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori i
          soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000,   n.   34,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 febbraio   2000,   n.  49,  reca:  "Regolamento  recante
          istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
          di  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art.  8  della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
              - Il   decreto  ministeriale  19 aprile  2000,  n.  145
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131
          riporta:   "Regolamento   recante  il  capitolato  generale
          d'appalto  dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma
          5,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive
          modificazioni.".