Art. 63. Obbligo del non riscosso come riscosso La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72.