Art. 63.
                Ricerca scientifica nelle Universita'

  L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
  Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato  del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
promuovera'  le  necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti
pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
  Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di
strutture  e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle
ricerche.