ART. 63. (Norme per il personale assegnato a particolari compiti) Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonche' il personale medesimo gia' in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano gia' provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, puo' ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda. Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite. Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle universita', o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, puo' ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 51. Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano. Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.