ART. 63.
      (Norme per il personale assegnato a particolari compiti)

  Il  personale  ispettivo  tecnico  periferico,  direttivo e docente
comandato  nell'anno  scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo 79
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
presso  le Regioni o altri enti locali, nonche' il personale medesimo
gia'  in  servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e
province  a  statuto speciale che non abbiano gia' provveduto a farlo
transitare nei propri ruoli, puo' ottenere a domanda il passaggio nei
ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.
  Le  Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonche' le province
autonome  di  Trento  e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni
statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi
di  cui  al  comma  precedente,  salvaguardando,  in  ogni  caso,  le
posizioni economiche gia' acquisite.
  Il  personale  ispettivo  tecnico  periferico,  direttivo e docente
comandato  ai  sensi  del predetto decreto n. 417 a prestare servizio
presso  amministrazioni  statali  o  pubbliche,  con esclusione delle
universita', o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello
stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417,   puo'   ottenere,   a   domanda,   il   passaggio   nei   ruoli
dell'amministrazione  presso  cui  presta  servizio  in una qualifica
funzionale  di  corrispondente  livello  retributivo, fatte salve, in
ogni  caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati.
A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche
mediante  l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri
loro  un  trattamento  economico  pari  o  immediatamente superiore a
quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli
dell'Amministrazione  si applicano le disposizioni di cui agli ultimi
tre commi del precedente articolo 51.
  Il  personale  direttivo  e  insegnante  della  scuola  elementare,
assegnato,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, ad
attivita'  parascolastiche  di  assistenza  e vigilanza sanitaria, ad
attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla
rieducazione  dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e
giustizia,  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n.
1213,  e  mantenuto  ad  esaurimento  nella  assegnazione  ai compiti
attualmente   svolti.  Analogamente  si  provvede  per  il  personale
ispettivo   tecnico  periferico,  direttivo  e  docente,  di  cui  ai
precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga
il  passaggio  nei  ruoli  degli  enti o amministrazioni indicati nei
commi  medesimi,  sempre  che  gli  stessi  enti o amministrazioni lo
richiedano.
  Il  criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del
personale  civile  dello Stato previsto nel precedente terzo comma si
applica  anche  al  personale  di  cui all'articolo 34 della legge 11
luglio  1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale
medesimo  l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della
scuola  ai  sensi  e  con  le  modalita'  previste  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque
fermi  i  criteri  di  equiparazione  previsti dal citato articolo 34
della legge 11 luglio 1980, n. 312.