(Norme-art. 63)
                               Art. 63 
 (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice,
all'avviso redatto in lingua italiana e  sottoscritto  dall'autorita'
giudiziaria che  procede  e'  allegata  la  traduzione  nella  lingua
ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.