Art. 63. Esigenze prioritarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di (( 900 milioni )) di euro per l'anno 2009 e (( 500 milioni a decorrere dall'anno 2010 )) , per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011». (( 9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 )). 10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, (( di 2.340 milioni )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )). 11. (( (Soppresso). )) 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 (( dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )). In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata. (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali )). (( 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1240, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo del comma 621, dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.». - Si riporta il testo del comma 601, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.». - Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». - Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». - Si riporta il testo del comma 282, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonche' le modalita' di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il periodo 2005-2011, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.». - Si riporta il testo del comma 580, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.». - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10, del gia' citato decreto-legge n. 282 del 2004: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) ; i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter comma 7.». - Si riporta il testo del comma 1031, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.». - Si riporta il testo del comma 306, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 244 del 2007: «306. All'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo".». - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa): «Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.». - La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi note all'art. 6-quinquies. - Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), cosi' come modificato dalla presente legge: «9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (abrogata); b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro"; 2) al comma 60, lettera a) , le parole: "12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "9 milioni"; e alla lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni"; 3) al comma 61, le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008"; 4) al comma 205, le parole da: "14 milioni" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di euro per l'anno 2008"; 5) al comma 247, le parole da: "35 milioni" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di euro per l'anno 2008"; 6) al comma 309, le parole da: "2 milioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9 milioni di euro per l'anno 2008"; 7) al comma 310, le parole da: "2 milioni" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro per l'anno 2008"; 8) al comma 401, le parole: "All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,"; 9) al comma 409, le parole: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro"; 10) al comma 410, le parole: "3 milioni di euro a decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno"; 11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: "437. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010"; 12) il comma 519 e' sostituito dal seguente: "519. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui"; 13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: "535. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010"; 14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"; 15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 5, del gia' citato decreto-legge n. 93 del 2008: «4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».