(Regolamento di polizia mortuaria- art. 63)
                              Art. 63. 
  1. I concessionari devono mantenere a  loro  spese,  per  tutto  il
tempo della concessione, in buono stato di conservazione i  manufatti
di loro proprieta'. 
  2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata  per  incuria,  o  per
morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla  rimozione
dei  manufatti  pericolanti,  previa  diffida  ai  componenti   della
famiglia  del  concessionario,  da  farsi,  ove  occorra,  anche  per
pubbliche affissioni.