Art. 63. (Transito di energia elettrica sulle grandi reti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.
Nota all'art. 63: - La direttiva CEE n. 90/547 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 313 del 13 novembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 7 gennaio 1991, 2a serie speciale.