Art. 63.
                           Traino veicoli
  1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato  da  piu'  di  un
veicolo,  salvo  che  cio' risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art.  10  e  salvo  quanto  disposto
dall'art. 105.
  2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo  non  e'  piu'  atto  a circolare per avaria o per mancanza di
organi  essenziali,  ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  159.  La
solidita'  dell'attacco,  le  modalita'  del traino, la condotta e le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di  sicurezza  della
circolazione.
  3.  Salvo  quanto  indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi.
  4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per  la  determinazione
della  massa  limite  rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure
per l'agganciamento.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.