Art. 63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici. 1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a) , si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni (b), sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'. Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni (c). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43 (d), e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182 (e), e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (f). 4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 (g). 5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pre- via valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, puo' permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non piu' necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, gia' costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. (( Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede: )) a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico; b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a); c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h) . 6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (f), dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 (i), l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni (l). Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.". (( 6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 )) (( della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle )) (( disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )) (( (m), deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista )) (( alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto )) (( pubblico o della scrittura privata autenticata di )) (( regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della )) (( successione. )) ___________________ (a) Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come sostituito dal comma 3, lettera c), dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista all'art. 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347". (c) Si riporta la tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente: "Imposta sugli spettacoli", con le aliquote stabilite dal presente decreto: Aliquote proporzionali - 1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private 9% 2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse: sui corrispettivi netti 9% 3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere escluse, quelle effettuate a mezzo di elettro- grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiture similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari 16% 4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti 4% 5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie 3% 6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettoni o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi publici o aperti al pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante - sia in circoli o associazioni di qualunque specie; dal gioco del bowling; dal noleggio di go-karts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale si corrisponda un prezzo per parteciparvi 8% 7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse 60% 8. Provento lordo delle case da gioco 8% 9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla o pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione 5% (c) La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia". (d) Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, concernente: "Interventi straordinari a favore dell'attivita' dello spettacolo": "Art. 3. - L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato al 35 per cento. La Societa' italiana autori ed editori e' autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione - trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo - sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, anche se la annotazione sia anteriore alla data medesima. Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Societa' italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Societa' stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma. Il rimborso dovra' essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei contronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640". (e) Si riporta il testo del tredicesimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, recante: "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo": "Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' concesso all'esercente un abbuono dell'importa sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000". (f) Per il testo vigente dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota (a) all'art. 36. (g) Il D.Lgs. 28 febbraio 1992, n. 263, abrogato dal presente articolo, recava: "Istituzione dell'imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202". (h) Il testo dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, concernente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che di debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari". (i) Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, reca: "Disciplina dele attivita' di giuoco". (l) La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di un'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1948, n. 496". (m) Si riporta l'intero art. 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (la misura dell'imposta di registro di cui alle lettere c) e d), n. 1), e' stata cosi' elevata dall'art. 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243): "Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1; 2) con riferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%; 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: 1%; 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7; 5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%; 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%; b) fusione tra societa' e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': 1%; c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: L. 150.000; d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: L. 150.000; 2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a); e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%; f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: 1%; g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%. Note: I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprieta' ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono confermati alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale. IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura di L. 100.000 se la societa' destinataria del conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunita' economica europea. V) L'aliquota di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo della tabella. VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".